I soci
Sono Soci dell’A.T.C., con diritto di partecipazione e di voto all’assemblea, tutti i cacciatori iscritti ed i legali rappresentanti delle associazioni agricole, presenti nelle singole province, in ragione di una per ogni associazione, in rappresentanza dei proprietari o conduttori dei fondi inclusi dell’A.T.C. Si intendono per iscritti tutti i cacciatori che abbiano stabilito la propria residenza venatoria nell’A.T.C. secondo le modalità previste all’art. 7 del Regolamento di Attuazione e siano in regola con il pagamento della quota annuale di cui al comma 4 dello stesso articolo.
Non sono da considerarsi Soci i proprietari o conduttori che abbiano sottratto fondi, ricadenti nell’A.T.C., all’esercizio dell’attività venatoria, ad eccezione dei fondi destinati a zone di addestramento cani, zone di ripopolamento e cattura, Aziende agro-turistico-venatorie e Aziende faunistico-venatorie.
Si intende per residenza venatoria la collocazione di ogni cacciatore all’interno di un A.T.C. per lo svolgimento dell’attività venatoria. Essa non coincide necessariamente con la sua residenza anagrafica, in quanto l’A.T.C. di diritto può essere diverso dall’A.T.C. nel quale ricade il suo Comune di residenza.
Ad ogni cacciatore spetta di diritto una sola residenza venatoria, fatte salve le norme sulla mobilità tra ambiti previste nel presente Regolamento di Attuazione e determinate dai Comitati di Gestione degli A.T.C. La residenza venatoria, per gli anni successivi a quella di prima assegnazione, si intende tacitamente riassegnata di anno in anno salvo esplicita rinunzia e presentazione di domanda di riammissione in altro A.T.C. da parte dell’interessato.
L’accertamento di due o più residenze venatorie da parte di un singolo cacciatore comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative e penali contenute nella legge n. 157/92, artt. 29 e 30 e nella L. R. n. 9/96, art. 20; in particolare nel caso di rilascio di false dichiarazioni per l’ottenimento di più di una residenza venatoria o nel caso in cui ne venga accertata l’esistenza, le Province, in collaborazione con i Comitati di Gestione, provvedono alla revoca di tutte le residenze venatorie ottenute e la residenza venatoria di diritto, nell’ambito della Provincia interessata, viene sospesa per almeno un anno. Nel caso di reiterazione della violazione, oltre alla revoca della residenza venatoria di diritto, gli Uffici Caccia provinciali sospendono il rilascio del tesserino venatorio da un minimo di un anno sino a tre anni.
Il tesserino venatorio regionale viene distribuito dall’Amministrazione Provinciale e rilasciato gratuitamente dal Comune di residenza. Sul tesserino venatorio regionale dovranno essere registrati, a cura del Comune, il tipo di caccia prescelto in via esclusiva e la residenza venatoria del cacciatore titolare del tesserino stesso; nel caso di accettazione in A.T.C. diverso da quello di residenza anagrafica, il tesserino viene rilasciato dalla Provincia in cui ricade l’ambito prescelto.
I cacciatori residenti hanno la possibilità di svolgere l’attività venatoria negli altri A.T.C. della Regione oltre a quello di residenza venatoria, per la sola selvaggina migratoria, sino ad un numero di giornate di caccia in base a quanto previsto annualmente dal calendario venatorio. Il superamento del numero di giornate eventualmente concesse gratuitamente obbliga i cacciatori ad adeguarsi alle regole sulla mobilità previste per i non residenti.
Из ноздрей вырывались струйки дыма, "Посмотри в глаза чудовищ Гиперборейская чума…" а иногда пронзительный свист.
Здесь она не прошла бы по поддельному пропуску.
Джея "Переговоры с колбасой или Мы - то что мы едим" потрясло столь непочтительное отношение к великому Доннерджеку, человеку, который ему самому представлялся героем, гением, "ПШУ 7 кл Поуроч. разраб. по алгебре" фигурой трагической, такому прозвище не пристало.
Ноги словно корнями вросли в землю.
Они вместе сели на кровать в теплой "ССР Готовые сочинения по литерат. 6 кл" комнате.
заорал Моурби, повернувшись к катафалку.